L'art. 13 bis del D.L. 34/2019 ha reintrodotto, con decorrenza 30 giugno 2019, l'obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, ripristinando l'originario campo di applicazione dell'art. 29, comma 2 del D.LGS 504/1995, oggetto di parziale abrogazione ad opera dell'art. 1, comma 178 della L. 124/2017.
Sulla reintroduzione generalizzata della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici è intervenuta l'Agenzia delle Dogane che, con la Direttiva n. 131411/RU del 20/09/2019 ha fornito alcuni chiarimenti sugli effetti giuridici dell'evoluzione normativa.
Sono quindi sottoposti all'obbligo di denuncia anche quegli operatori che medio tempore ovvero dal 29/08/2017 al 29/06/2019, periodo intermedio in cui l'operatività dell'obbloigo era stata parzialmente abrogata, hanno avviato l'attività senza appunto essere tenuti all'osservanza del vincolo.
Tali esercenti dovranno presentare all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente entro il 31/12/2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici. A tal fine dovranno compilare l'apposito modello reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it-Dogane-In un click - Accise - Modulistica).
Ciò vale anche per quelli esercenti cje, avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 296/08/2017, non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia. Invece gli operarori che hanno avviato l'attività proima del 29/08/2017 ed in possesso della licenza fiscale non sono tanuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.
Tuttavia, qualora nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita, l'attuale gestore deve darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle Dogane al fine di procedere all'aggiornamemto della licenza di esercizio.
Da ultimo, per le attività di vendita avviate dal 30/06/2019, la comunicazione da presentare al SUAP all'avvio della vendita al minuto o somministrazione di alcolici vale quale denuncia fiscale all'Agenzia delle Dogane. In altri termini, la presentazoine della comunicazione prevendita al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa ll'Ufficio delle Dogane, assorbe la denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995.
Dunque, l'esercente può avvalersi del modulo disponibile presso l'autorità comunale (SUAP) e non deve presentare altra denuncia fiscale se la stessa viene regolarmente trasmessa dal SUAP del Comune all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.
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